Art. 5. Norme finanziarie 1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, la spesa di L. 1.200.000.000 per un totale complessivo nel triennio di L. 3.600.000.000. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, di un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione della sede in Savigliano del Museo ferroviario piemontese istituito con legge regionale n. 45/1978, nonche' per l'acquisto, la riparazione, il restauro, la rimessa in efficenza del materiale rotabile" e con la dotazione di L. 1.200.000.000. 3. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1996 si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte ai sottonotati capitoli del bilancio 1996 e precisamente: a) L. 200.000.000 dal capitolo 11725 "Contributi ad enti locali, enti ed istituzioni culturali del Piemonte per la promozione ed il sostegno di iniziative e progetti culturali, (legge regionale 28 luglio 1978, n. 58, art. 7)"; b) L. 200.000.000 dal capitolo 20400 "Contributi in conto capitale ad enti locali ed istituzioni culturali per interventi edilizi a favore di musei e biblioteche (legge 21 dicembre 1961, n. 1552; articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58; art. 19, legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 e legge regionale n. 68/1994)"; c) L. 400.000.000 dal capitolo 20930 "Contributi a enti locali per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva (legge regionale 1 marzo 1979, n. 10 e legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)"; d) L. 400.000.000 dal capitolo 25020 "Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di piste e percorsi ciclabili della relativa segnaletica e dei parcheggi attrezzatti (legge regionale 17 aprile 1990, n. 33)". 4. Alla copertura degli oneri per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Data a Torino, addi' 6 agosto 1996 Ghigo