Art. 5.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per ciascuno degli
anni 1996, 1997, 1998, la spesa di L.  1.200.000.000  per  un  totale
complessivo nel triennio di L. 3.600.000.000.
  2.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della legge si provvede
mediante istituzione, nello  stato  di  previsione  della  spesa  per
l'anno  finanziario  1996,  di  un  apposito capitolo con la seguente
denominazione:  "Spese per la realizzazione della sede in  Savigliano
del  Museo  ferroviario  piemontese  istituito con legge regionale n.
45/1978, nonche' per l'acquisto,  la  riparazione,  il  restauro,  la
rimessa in efficenza del materiale rotabile" e con la dotazione di L.
1.200.000.000.
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  finanziari  per  l'anno  1996 si
provvede mediante  contestuale  riduzione  delle  somme  iscritte  ai
sottonotati capitoli del bilancio 1996 e precisamente:
   a)  L.  200.000.000 dal capitolo 11725 "Contributi ad enti locali,
enti ed istituzioni culturali del Piemonte per la  promozione  ed  il
sostegno  di  iniziative  e  progetti  culturali, (legge regionale 28
luglio 1978, n. 58, art. 7)";
   b) L. 200.000.000 dal capitolo 20400 "Contributi in conto capitale
ad enti locali ed istituzioni  culturali  per  interventi  edilizi  a
favore  di  musei  e  biblioteche  (legge  21 dicembre 1961, n. 1552;
articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n.  58;  art.
19,  legge  regionale  19  dicembre  1978, n. 78 e legge regionale n.
68/1994)";
   c) L. 400.000.000 dal capitolo 20930 "Contributi a enti locali per
lo sviluppo dell'impiantistica  sportiva  (legge  regionale  1  marzo
1979, n. 10 e legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)";
   d) L. 400.000.000 dal capitolo 25020 "Concessione di contributi in
conto  capitale per la realizzazione dei progetti di piste e percorsi
ciclabili della relativa  segnaletica  e  dei  parcheggi  attrezzatti
(legge regionale 17 aprile 1990, n. 33)".
  4.  Alla  copertura degli oneri per ciascuno degli anni 1997 e 1998
si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 6 agosto 1996
                                Ghigo