Art. 2. 1. Il programma di cui all'art. 1 puo' comprendere tutte le attivita' di cui all'art. 2 della legge regionale n. 7/1976, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalita' di detta legge. 2. L'elaborazione del programma, articolato in programma biennale di massima e programmi annuali, e' affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di seguito denominato ufficio di presidenza, sentito il comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976. 3. Nel programma biennale di massima rientrano le attivita', di livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e istituzionale sono considerate piu' adatte a caratterizzare le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte. 4. Nella formulazione del programma, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, tiene conto in particolare, delle proposte avanzate dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' da enti e associazioni culturali. 5. L'ufficio di presidenza, sentito il comitato, individua nel programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione. 6. L'ufficio di presidenza, sentito il comitato, promuove il programma biennale di massima, e, sentita la commissione consiliare competente, lo approva e ne cura la realizzazione.