Art. 2.
 
  1. Il programma  di  cui  all'art.  1  puo'  comprendere  tutte  le
attivita'  di cui all'art. 2 della legge regionale n. 7/1976, ed ogni
altra iniziativa che risponda alle finalita' di detta legge.
  2. L'elaborazione del programma, articolato in  programma  biennale
di massima e programmi annuali, e' affidata all'ufficio di presidenza
del  consiglio regionale di seguito denominato ufficio di presidenza,
sentito il comitato della Regione  Piemonte  per  l'affermazione  dei
valori   della   Resistenza   e   dei   principi  della  Costituzione
repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976.
  3. Nel programma biennale di massima  rientrano  le  attivita',  di
livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e
istituzionale  sono  considerate  piu'  adatte  a  caratterizzare  le
celebrazioni  del   cinquantesimo   anniversario   della   Repubblica
italiana,   della   Costituzione  della  Repubblica  italiana  e  del
venticinquesimo anniversario dell'approvazione  dello  statuto  della
Regione Piemonte.
  4.  Nella  formulazione  del  programma,  l'ufficio  di presidenza,
sentito il comitato,  tiene  conto  in  particolare,  delle  proposte
avanzate  dalle  province  del  Piemonte, dai comuni, dalle comunita'
montane, nonche' da enti e associazioni culturali.
  5. L'ufficio di presidenza,  sentito  il  comitato,  individua  nel
programma  le  iniziative proprie e quelle per le quali si propone la
partecipazione, il sostegno o l'adesione.
  6. L'ufficio  di  presidenza,  sentito  il  comitato,  promuove  il
programma  biennale  di massima, e, sentita la commissione consiliare
competente, lo approva e ne cura la realizzazione.