Art. 3. 1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, si avvale della commissione scientifica costituita ai sensi dell'art. 4. 2. Per sovraintendere alle iniziative, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, puo' avvalersi di una commissione di coordinamento composta, oltreche' da una rappresentanza del comitato medesimo, dall'assessore a cio' delegato dalla giunta regionale e da un rappresentante di ogni provincia del Piemonte. La commissione di coordinamento e' presieduta dal presidente del consiglio regionale o suo delegato. 3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti, l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, puo' istituire, con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che operano in stretto raccordo con le strutture del consiglio regionale.