Art. 3.
 
  1.  Per  l'elaborazione  del  programma  biennale,   l'ufficio   di
presidenza,   sentito   il  comitato,  si  avvale  della  commissione
scientifica costituita ai sensi dell'art. 4.
  2. Per sovraintendere alle  iniziative,  l'ufficio  di  presidenza,
sentito   il   comitato,   puo'   avvalersi  di  una  commissione  di
coordinamento composta, oltreche' da una rappresentanza del  comitato
medesimo,  dall'assessore a cio' delegato dalla giunta regionale e da
un rappresentante di ogni provincia del Piemonte.
  La  commissione  di  coordinamento e' presieduta dal presidente del
consiglio regionale o suo delegato.
  3. Per curare la realizzazione  del  programma  o  di  sue  singole
parti,  l'ufficio di presidenza, sentito il comitato, puo' istituire,
con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che  operano  in
stretto raccordo con le strutture del consiglio regionale.