Art. 4.
 
  1.  L'ufficio di presidenza costituisce, con propria deliberazione,
una  commissione  scientifica  composta  da   studiosi   di   diritto
costituzionale,   di  storia  contemporanea  e  di  materie  comunque
connesse o comunque esperti e pluralisticamente rappresentativi delle
aree politico-culturali della societa' italiana.
  A tale commissione e' affidato il compito di  coadiuvare  l'ufficio
di  presidenza  ed  il  comitato  nella  elaborazione  del  programma
biennale.
  2. Per lo  studio  e  la  realizzazione  di  specifiche  iniziative
previste  dal  programma  che  richiedano prestazioni particolarmente
qualificate,  l'ufficio  di  presidenza  puo'  definire  e   attivare
convenzioni o rapporti di consulenza con enti, associazioni culturali
o singoli.
  3. Per conseguire le finalita' di cui all'art. 1 attraverso il piu'
ampio  coinvolgimento  della  popolazione  piemontese,  l'ufficio  di
presidenza stabilisce rapporti  permanenti  o  convenzioni,  anche  a
titolo  oneroso,  con  gli  organi  di  informazione scritta locali e
nazionali e  con  le  emittenti  radiotelevisive  sia  pubbliche  che
private.