Art. 4. 1. L'ufficio di presidenza costituisce, con propria deliberazione, una commissione scientifica composta da studiosi di diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie comunque connesse o comunque esperti e pluralisticamente rappresentativi delle aree politico-culturali della societa' italiana. A tale commissione e' affidato il compito di coadiuvare l'ufficio di presidenza ed il comitato nella elaborazione del programma biennale. 2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'ufficio di presidenza puo' definire e attivare convenzioni o rapporti di consulenza con enti, associazioni culturali o singoli. 3. Per conseguire le finalita' di cui all'art. 1 attraverso il piu' ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'ufficio di presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.