Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di L. 250.000.000 e per l'anno finanziario 1997 la spesa di L. 500.000.000. 2. Agli oneri conseguenti per l'anno finanziario 1996 si provvede con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 10220 del bilancio regionale per il 1996. A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato della somma di L. 250.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1996. 3. Per l'attuazione della legge nell'anno 1997 si provvedera' in sede di predisposizione del relativo bilancio. 4. Gli stanziamenti previsti per la legge vengono utilizzati per l'effettuazione delle iniziative di cui all'art. 1 nonche' per la celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello statuto della Regione Piemonte e per la elaborazione della nuova carta statutaria.