Art. 5.
 
  1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno
finanziario 1996 la spesa di L. 250.000.000 e per l'anno  finanziario
1997 la spesa di L. 500.000.000.
  2.  Agli  oneri conseguenti per l'anno finanziario 1996 si provvede
con gli stanziamenti previsti  al  capitolo  n.  10220  del  bilancio
regionale per il 1996.
  A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato
della  somma di L. 250.000.000 mediante riduzione di pari importo del
capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1996.
  3. Per l'attuazione della legge nell'anno 1997  si  provvedera'  in
sede di predisposizione del relativo bilancio.
  4.  Gli  stanziamenti  previsti per la legge vengono utilizzati per
l'effettuazione delle iniziative di cui all'art.  1  nonche'  per  la
celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello
statuto  della  Regione  Piemonte  e  per la elaborazione della nuova
carta statutaria.