Art. 2. Sostituzione del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 72/1995 1. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 72/1995, e' sostituito dal seguente: "4. Per l'anno 1996 la quota residua del "Fondo regionale per la montagna non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata: a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'art. 28 della legge regionale n. 28/1992, e successive modifiche ed integrazioni; b) ad azioni di inziativa della giunta regionale, anche a carattere straordinario e mediante contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1".