Art. 2.
                Sostituzione del comma 4 dell'art. 21
                  della legge regionale n. 72/1995
 
  1.  Il  comma  4  dell'art. 21 della legge regionale n. 72/1995, e'
sostituito dal seguente:
  "4. Per l'anno 1996 la quota residua del "Fondo  regionale  per  la
montagna non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
   a)  al  finanziamento  dei  progetti  speciali  integrati  di  cui
all'art.  28 della legge regionale n. 28/1992, e successive modifiche
ed integrazioni;
   b)  ad  azioni  di  inziativa  della  giunta  regionale,  anche  a
carattere  straordinario  e  mediante contributi ad enti pubblici o a
soggetti privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio e
la valorizzazione delle risorse umane, culturali  e  delle  attivita'
economiche  delle  zone  montane, fino ad un massimo del 20 per cento
dello stanziamento di cui al comma 1".