Art. 2.
               Sostituzione del comma, 3 dell'art. 11
                  della legge regionale n. 43/1994
 
  1. Il comma 3 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  43/1994  e'
sostituito dal seguente:
  "3.  Possono  essere assegnati contributi in conto capitale a fondo
perduto, il cui importo complessivo non puo' superare il 25 per cento
delle risorse annuali del fondo".