Art. 2. Sostituzione del comma, 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 43/1994 1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 43/1994 e' sostituito dal seguente: "3. Possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non puo' superare il 25 per cento delle risorse annuali del fondo".