Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le norme di cui alla legge  riguardano  le  scuole  materne  non
statali  e  non  dipendenti  da enti locali territoriali, istituite e
gestite nell'ambito della normativa vigente, purche' non abbiano fine
di lucro e siano aperte alla generalita' dei cittadini.