Art. 3.
                             Contributi
 
  1.  La  regione  interviene  annualmente  con   propri   contributi
finalizzati  al  sostegno  delle  scuole  materne  di  cui all'art. 2
tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono  alle  spese
di gestione delle stesse.
  I contributi vengono assegnati:
   a)  nella  misura  del 75 per cento dello stanziamento globale per
ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di  cui  all'art.  2,
nelle  scuole dei comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti e alle
scuole materne delle frazioni con unica sezione dei comuni capoluogo;
   b) nella misura del 25 per cento da destinare alle scuole  materne
dei  comuni  non  capoluoghi di provincia con popolazione superiore a
6.000 abitanti.
  2. Nel caso in cui il comune, entro il 31 luglio di ogni anno,  non
stipuli   la  convenzione  di  cui  all'art.  4,  le  scuole  possono
richiedere entro il 10 settembre alla giunta regionale il  contributo
in modo diretto sulla base di un programma.
  La   giunta   regionale   verifica   le   motivazioni  del  mancato
convenzionamento da parte del comune, l'esistenza dell'autorizzazione
al funzionamento rilasciata dall'autorita' competente e,  sentito  il
comune  interessato,  delibera  l'erogazione del contributo in misura
equivalente a quella prevista dalla presente legge.