Art. 4. Contenuto della convenzione 1. La convenzione di cui all'art. 3 deve, tra l'altro, stabilire: a) la durata, almeno triennale, rinnovabile in mancanza di disdetta; b) la misura e le modalita' di erogazione del contributo comunale; c) i seguenti adempimenti per la scuola: 1) di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel rispetto della legge 18 marzo 1968, n. 444, e degli orientamenti didattici vigenti; 2) di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facolta' per le scuole di offrire maggiori prestazioni; 3) di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in eta' di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti; 4) di non costituire sezioni inferiori a quindici alunni. Il numero minimo puo' essere ridotto nel caso di sezione unica; 5) di concordare con il comune, sentita la commissione di cui alla lettera d), le quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parita' di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali; 6) di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali; 7) di applicare il contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente; nel caso di personale volontario, anche questo deve essere in possesso del titolo idoneo (se svolge funzione integrativa, e non sostitutiva del personale docente, deve comunque possedere un diploma di scuola media superiore); 8) di produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalita' di lucro un rendiconto annuale che dovra' fare riferimento, per le spese: 8.1) al contratto collettivo di lavoro, alle convenzioni con le eventuali congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione; 8.2) al canone annuo di locazione degli immobili locati nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente; 8.3) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) la costituzione di una commissione paritetica tra rappresentanti della scuola e del comune, per l'esame del rendiconto di cui alla lettera c), n. 8), per il controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel comune.