Art. 4.
                     Contenuto della convenzione
 
  1. La convenzione di cui all'art. 3 deve, tra l'altro, stabilire:
   a)  la  durata,  almeno  triennale,  rinnovabile  in  mancanza  di
disdetta;
   b) la misura e le modalita' di erogazione del contributo comunale;
   c) i seguenti adempimenti per la scuola:
    1) di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel
rispetto della legge 18 marzo 1968,  n.  444,  e  degli  orientamenti
didattici vigenti;
    2)  di  conformare  il  calendario e l'orario scolastico a quelli
stabiliti dalle norme vigenti, salva la facolta'  per  le  scuole  di
offrire maggiori prestazioni;
    3)  di  accogliere  indistintamente  i bambini di ambo i sessi in
eta' di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;
    4) di non costituire sezioni inferiori a quindici alunni.
  Il numero minimo puo' essere ridotto nel caso di sezione unica;
    5) di concordare con il comune, sentita  la  commissione  di  cui
alla  lettera d), le quote a carico delle famiglie, in relazione alla
misura del contributo comunale, il  quale  ha  carattere  integrativo
delle quote suddette e tende alla parita' di trattamento degli alunni
di scuole materne statali e non statali;
    6) di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di
partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in
analogia a quanto previsto per le scuole statali;
    7) di applicare il contratto nazionale di lavoro per il personale
dipendente;  nel  caso  di  personale  volontario,  anche questo deve
essere in possesso del titolo idoneo (se svolge funzione integrativa,
e non sostitutiva del personale docente, deve comunque  possedere  un
diploma di scuola media superiore);
    8)  di produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalita' di
lucro un rendiconto annuale  che  dovra'  fare  riferimento,  per  le
spese:
    8.1)  al  contratto collettivo di lavoro, alle convenzioni con le
eventuali congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione;
    8.2) al canone annuo  di  locazione  degli  immobili  locati  nel
rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente;
    8.3) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
   d)   la   costituzione   di   una   commissione   paritetica   tra
rappresentanti della scuola e del comune, per l'esame del  rendiconto
di  cui  alla  lettera  c), n. 8), per il controllo sull'applicazione
della convenzione e  per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra  la  scuola
autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel comune.