Art. 5. Richiesta di contributo 1. I comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni con le scuole materne autonome senza fini di lucro, sulla base di quanto disposto dall'art. 4, per essere ammessi al contributo di cui all'art. 3 devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale, allegando copia della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di ogni anno. 2. La giunta regionale assegna i contributi entro il 30 settembre e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il 31 marzo successivo.