Art. 5.
                       Richiesta di contributo
 
  1. I comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni
con  le  scuole  materne  autonome senza fini di lucro, sulla base di
quanto disposto dall'art. 4, per essere ammessi al contributo di  cui
all'art.  3  devono  inoltrare  domanda  al  presidente  della giunta
regionale, allegando copia della convenzione o  bozza  della  stessa,
entro il 31 luglio di ogni anno.
  2. La giunta regionale assegna i contributi entro il 30 settembre e
provvede  alla  liquidazione,  in  un'unica soluzione, avuta la prova
dell'avvenuta  stipula  della  convenzione,   entro   il   31   marzo
successivo.