Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.   Per  l'attuazione  della  legge  e'  autorizzata,  per  l'anno
finanziario 1996, la spesa di L. 5.000.000.000.
  2. Nello stato di previsione della spesa  del  bilancio  preventivo
per  l'anno  1996  e per gli anni successivi e' istituito il seguente
capitolo: "Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle
scuole materne autonome" con lo stanziamento, in termini di  cassa  e
di competenza, di L. 5.000.000.000.
  3.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio
di previsione per l'esercizio corrente.
  4. Per gli anni successivi la dotazione  del  capitolo  di  cui  al
comma  2  e'  definita  con  le  leggi  di  approvazione dei relativi
bilanci.