Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di L. 5.000.000.000. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996 e per gli anni successivi e' istituito il seguente capitolo: "Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome" con lo stanziamento, in termini di cassa e di competenza, di L. 5.000.000.000. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente. 4. Per gli anni successivi la dotazione del capitolo di cui al comma 2 e' definita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.