Art. 7.
                          Norma transitoria
 
  1. Il termine  per  la  presentazione  della  domanda  relativa  ai
contributi in conto 1996 e' stabilito al 31 dicembre.
  2.  La  Giunta  regionale assegnera' i contributi di cui al comma 1
entro il 31 marzo 1997.
  3. Nel caso di comuni  che,  all'entrata  in  vigore  della  legge,
abbiano   in   atto  convenzioni  con  scuole  materne  autonome,  il
contributo regionale, di cui alla legge, deve andare a  favore  delle
scuole  convenzionate  in  aggiunta  al  finanziamento gia' stabilito
nelle convenzioni a  carico  del  comune;  le  convenzioni  dovranno,
pertanto,  essere  modificate  con  l'introduzione della nuova misura
complessiva del contributo.
  4. Il personale dipendente in servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  non  rientra  nella previsione di cui
all'art.  4, comma 1, lettera c), n. 7.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 6 agosto 1996
                                GHIGO