Art. 10.
              Realizzazione e manutenzione di impianti
 
  1. Allo scopo di potenziare le attivita'  sportive  della  Regione,
l'Assessore  regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti
e' autorizzato ad erogare i finanziamenti relativi alle opere di  cui
ai  piani  a) e b) del comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale
26 ottobre 1993, n. 29 ed inseriti nei programmi di finanziamento  di
cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.
29  cosi'  come  sostituito  dall'articolo 1 della legge regionale 29
settembre 1995, n. 69, anche ove le predette opere non possano essere
realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997.
  2. In ogni caso, le  opere  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
realizzate  nel  rispetto  dei  tempi  tecnici  previsti nei relativi
capitolati speciali di appalto, approvati dal CTAR integrato, di  cui
all'articolo  6  della  legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, cosi'
come sostituito dall'articolo 2 della legge  regionale  29  settembre
1995, n. 69.
  3.  Per  le  opere  di  cui  al  comma  1,  che  non possano essere
realizzate prima della  data  di  inizio  dell'Universiade  1997,  il
Comitato  esecutivo  individuera' gli impianti alternativi tra quelli
gia' esistenti in Sicilia.
  4. Le eventuali necessarie opere di manutenzione e/o di adeguamento
e/o di completamento funzionale degli impianti scelti  in  forza  del
comma  3, saranno finanziati con decreto dell'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti.
  5.  Alle  spese  derivanti  dall'applicazione  del comma 4 si fara'
fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 88260.
  6.  Per  le  approvazioni  in   linea   tecnica   delle   residenze
universitarie  di  Palermo,  centro  storico,  di  Catania, localita'
Tavoliere, e di Monreale, localita' Aquino, qualora  dette  residenze
siano   effettivamente   utilizzabili   per  l'Universiade  1997,  si
applicano le medesime procedure previste dall'articolo 6 della  legge
regionale  26  ottobre 1993, n.   29, come modificato dall'articolo 2
della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.
  7. L'indicazione degli impianti alternativi  e  gli  interventi  di
manutenzione,  adeguamento o completamento funzionale di cui ai commi
3 e 4 saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione  legislativa
"Ambiente e territorio" per il relativo parere.