Art. 10. Realizzazione e manutenzione di impianti 1. Allo scopo di potenziare le attivita' sportive della Regione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato ad erogare i finanziamenti relativi alle opere di cui ai piani a) e b) del comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 ed inseriti nei programmi di finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69, anche ove le predette opere non possano essere realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997. 2. In ogni caso, le opere di cui al comma 1 dovranno essere realizzate nel rispetto dei tempi tecnici previsti nei relativi capitolati speciali di appalto, approvati dal CTAR integrato, di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69. 3. Per le opere di cui al comma 1, che non possano essere realizzate prima della data di inizio dell'Universiade 1997, il Comitato esecutivo individuera' gli impianti alternativi tra quelli gia' esistenti in Sicilia. 4. Le eventuali necessarie opere di manutenzione e/o di adeguamento e/o di completamento funzionale degli impianti scelti in forza del comma 3, saranno finanziati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti. 5. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 4 si fara' fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 88260. 6. Per le approvazioni in linea tecnica delle residenze universitarie di Palermo, centro storico, di Catania, localita' Tavoliere, e di Monreale, localita' Aquino, qualora dette residenze siano effettivamente utilizzabili per l'Universiade 1997, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 1995, n. 69. 7. L'indicazione degli impianti alternativi e gli interventi di manutenzione, adeguamento o completamento funzionale di cui ai commi 3 e 4 saranno tempestivamente trasmessi alla Commissione legislativa "Ambiente e territorio" per il relativo parere.