Art. 11.
                    Integrazione dell'articolo 3
             della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27
 
  1.  Sono  comprese  nell'impresa  alberghiera le aziende turistiche
residenziali con attivita' ricettiva aperta  al  pubblico  anche  con
permanenza a rotazione, a gestione unitaria.