Art. 13. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo I996, n. 11 1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 sono soppresse le parole: "per i fini di cui alle lettere a) e d) del secondo comma del l'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46".