Art. 13.
                      Modifica dell'articolo 10
             della legge regionale 28 marzo I996, n. 11
 
  1.  All'articolo  10, comma 2, della legge regionale 28 marzo 1996,
n. 11 sono soppresse le parole: "per i fini di cui alle lettere a)  e
d)  del  secondo  comma  del  l'articolo  30 della legge regionale 12
aprile 1967, n. 46".