Art. 2. Comitato esecutivo 1. E' istituito il Comitato esecutivo per l'Universiade 1997 che durera' in carica fino al 31 dicembre 1997. 2. Esso e' cosi' composto: a) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, che lo presiede; b) da un rappresentante del CONI, designato dal Presidente nazionale; c) da un rappresentante del CUSI, designato dal Presidente nazionale; d) da due esperti, rispettivamente, in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa; e) dal Direttore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. 3. Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 4. Il Comitato esecutivo si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'Ufficio speciale istituito dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29. 5. Alla nomina del Comitato esecutivo provvede l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto. 6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, corredata da relazione motivata del coordinatore dell'Ufficio speciale dell'Universiade, dispone l'assegnazione al suddetto Ufficio del personale necessario attingendo ai ruoli regionali. 7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1997. 8. Al relativo onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 48254. 9. La spesa autorizzata per l'anno 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.