Art. 2.
                         Comitato esecutivo
 
  1. E' istituito il Comitato esecutivo per  l'Universiade  1997  che
durera' in carica fino al 31 dicembre 1997.
  2. Esso e' cosi' composto:
   a)  dall'Assessore  regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, che lo presiede;
   b)  da  un  rappresentante  del  CONI,  designato  dal  Presidente
nazionale;
   c)  da  un  rappresentante  del  CUSI,  designato  dal  Presidente
nazionale;
   d)  da  due  esperti,  rispettivamente,  in  materia  di  mezzi di
comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa;
   e) dal Direttore  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello
spettacolo.
  3.  Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono svolte da
un  funzionario  dell'Assessorato  regionale   del   turismo,   delle
comunicazioni e dei trasporti.
  4.  Il  Comitato esecutivo si avvale, per lo svolgimento dei propri
compiti, dell'Ufficio speciale istituito dall'articolo 8 della  legge
regionale 26 ottobre 1993, n. 29.
  5.   Alla   nomina  del  Comitato  esecutivo  provvede  l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio
decreto.
  6.  Il  Presidente  della  Regione,  su   proposta   dell'Assessore
regionale  per  il turismo, le comunicazioni e i trasporti, corredata
da  relazione  motivata  del   coordinatore   dell'Ufficio   speciale
dell'Universiade,  dispone  l'assegnazione  al  suddetto  Ufficio del
personale necessario attingendo ai ruoli regionali.
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di  lire  50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno
1997.
  8. Al relativo onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con parte
delle disponibilita' del capitolo 48254.
  9. La  spesa  autorizzata  per  l'anno  1997  trova  riscontro  nel
bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.