Art. 3.
                   Compiti del Comitato esecutivo
 
  1. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
   a)   assume   ogni   iniziativa   finalizzata   allo   svolgimento
dell'Universiade, acquisendo anche pareri dal Comitato  organizzatore
e dai Comitati organizzatori locali;
   b)  coordina  le  attivita'  tecniche  relative alla realizzazione
degli  impianti  sportivi  destinati  allo  svolgimento  delle  gare,
valutando  quali  di questi potranno essere utilizzati per i giochi e
quali, in tutto o in parte, potranno essere ultimati successivamente,
e quali impianti pubblici e/o privati, utilizzare in alternativa;
   c)    soprintende    alle    attivita'    dell'Ufficio    speciale
dell'Universiade.
  2. Il Comitato esecutivo potra' affidare a soggetti qualificati nel
settore,  secondo  la  vigente  normativa  in materia di contratti di
pubblica fornitura di beni e servizi, la realizzazione, in tutto o in
parte, dei piani di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3,  comma
4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.
  3.  Il Comitato esecutivo relazionera' almeno ogni bimestre, per il
tramite dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, alla Giunta di Governo  ed  alla  Commissione  legislativa
"Ambiente  e territorio" sulla spesa sostenuta e sui provvedimenti da
adottarsi e adottati.