Art. 3. Compiti del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti: a) assume ogni iniziativa finalizzata allo svolgimento dell'Universiade, acquisendo anche pareri dal Comitato organizzatore e dai Comitati organizzatori locali; b) coordina le attivita' tecniche relative alla realizzazione degli impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare, valutando quali di questi potranno essere utilizzati per i giochi e quali, in tutto o in parte, potranno essere ultimati successivamente, e quali impianti pubblici e/o privati, utilizzare in alternativa; c) soprintende alle attivita' dell'Ufficio speciale dell'Universiade. 2. Il Comitato esecutivo potra' affidare a soggetti qualificati nel settore, secondo la vigente normativa in materia di contratti di pubblica fornitura di beni e servizi, la realizzazione, in tutto o in parte, dei piani di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29. 3. Il Comitato esecutivo relazionera' almeno ogni bimestre, per il tramite dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, alla Giunta di Governo ed alla Commissione legislativa "Ambiente e territorio" sulla spesa sostenuta e sui provvedimenti da adottarsi e adottati.