Art. 5. Compiti dell'Ufficio speciale dell'Universiade 1. L'Ufficio speciale dell'Universiade provvede all'attuazione degli obiettivi indicati dal Comitato esecutivo, effettuando tutti gli adempimenti tecnici e/o amministrativi necessari e provvede al pagamento di tutte le spese relative al funzionamento proprio e di quello dei Comitati previsti dalla presente legge. 2. Il personale dei ruoli regionali, in servizio presso l'Ufficio speciale dell'Universiade e' autorizzato alla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo individuale di sessanta ore mensili. 3. Per le spese derivanti dall'applicazione del comma 2 e' istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione siciliana. 4. Per le finalita' del comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni, per l'anno 1996 e di lire 500 milioni, per l'anno 1997. 5. All'onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con la riduzione di parte della disponibilita' del capitolo 48254 del bilancio della Regione per l'anno medesimo. 6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.