Art. 5.
           Compiti dell'Ufficio speciale dell'Universiade
 
  1.  L'Ufficio  speciale  dell'Universiade  provvede  all'attuazione
degli obiettivi indicati dal Comitato  esecutivo,  effettuando  tutti
gli  adempimenti  tecnici  e/o amministrativi necessari e provvede al
pagamento di tutte le spese relative al funzionamento  proprio  e  di
quello dei Comitati previsti dalla presente legge.
  2.  Il  personale dei ruoli regionali, in servizio presso l'Ufficio
speciale  dell'Universiade  e'  autorizzato  alla  effettuazione   di
prestazioni   di   lavoro   straordinario  entro  il  limite  massimo
individuale di sessanta ore mensili.
  3.  Per  le  spese  derivanti  dall'applicazione  del  comma  2  e'
istituito  un  apposito  capitolo di spesa nel bilancio della Regione
siciliana.
  4. Per le finalita' del comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 250
milioni, per l'anno 1996 e di lire 500 milioni, per l'anno 1997.
  5. All'onere ricadente nell'anno 1996 si provvede con la  riduzione
di  parte  della disponibilita' del capitolo 48254 del bilancio della
Regione per l'anno medesimo.
  6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1997, trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.