Art. 6.
 
  1. E'  istituito  presso  l'Ufficio  speciale  dell'Universiade  un
ufficio  stampa  con  i compiti di informazione e pubbliche relazioni
che curi i rapporti con testate giornalistiche nazionali ed estere.
  2. Detto ufficio stampa  e'  costituito  da  unita'  scelte  tra  i
dipendenti  regionali  iscritti  all'Ordine  dei  giornalisti  che ne
facciano  esplicita   richiesta   al   Capo   dell'Ufficio   speciale
dell'Universiade.