Art. 6. 1. E' istituito presso l'Ufficio speciale dell'Universiade un ufficio stampa con i compiti di informazione e pubbliche relazioni che curi i rapporti con testate giornalistiche nazionali ed estere. 2. Detto ufficio stampa e' costituito da unita' scelte tra i dipendenti regionali iscritti all'Ordine dei giornalisti che ne facciano esplicita richiesta al Capo dell'Ufficio speciale dell'Universiade.