Art. 8.
      Compiti e funzionamento dei Comitati organizzatori locali
 
  1. Ai Comitati organizzatori locali e'  attribuito  il  compito  di
soprintendere  su  tutte  le  attivita' inerenti alla residenzialita'
degli atleti e degli ospiti accreditati,  nonche'  agli  spostamenti,
all'assistenza  sanitaria  e  ad  ogni  altra attivita' necessaria ad
assicurare il loro soggiorno nelle condizioni di migliore ospitalita'
possibile.
  2. I  Comitati  organizzatori  locali,  per  lo  svolgimento  delle
attivita'   proprie  e  per  le  funzioni  loro  attribuite,  possono
avvalersi della collaborazione delle organizzazioni  di  volontariato
maggiormente  rappresentative  operanti  nel territorio e individuano
nelle Aziende sanitarie locali  e/o  strutture  sanitarie  locali  il
supporto necessario per l'assistenza sanitaria.
  3.  Il  comune,  la  provincia  e l'Universita' degli studi dove si
svolge  l'Universiade,  possono  deliberare  di  utilizzare   proprio
personale  per il funzionamento dei Comitati organizzatori locali, su
richiesta di questi ultimi, senza alcun onere per la Regione.
  4.  Il  numero  di  unita'  di personale da utilizzare, le relative
qualifiche e la distribuzione fra comune,  provincia  ed  Universita'
vengono  determinate  dai  suddetti  enti  di concerto con i Comitati
organizzatori locali.