Art. 8. Compiti e funzionamento dei Comitati organizzatori locali 1. Ai Comitati organizzatori locali e' attribuito il compito di soprintendere su tutte le attivita' inerenti alla residenzialita' degli atleti e degli ospiti accreditati, nonche' agli spostamenti, all'assistenza sanitaria e ad ogni altra attivita' necessaria ad assicurare il loro soggiorno nelle condizioni di migliore ospitalita' possibile. 2. I Comitati organizzatori locali, per lo svolgimento delle attivita' proprie e per le funzioni loro attribuite, possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative operanti nel territorio e individuano nelle Aziende sanitarie locali e/o strutture sanitarie locali il supporto necessario per l'assistenza sanitaria. 3. Il comune, la provincia e l'Universita' degli studi dove si svolge l'Universiade, possono deliberare di utilizzare proprio personale per il funzionamento dei Comitati organizzatori locali, su richiesta di questi ultimi, senza alcun onere per la Regione. 4. Il numero di unita' di personale da utilizzare, le relative qualifiche e la distribuzione fra comune, provincia ed Universita' vengono determinate dai suddetti enti di concerto con i Comitati organizzatori locali.