Art. 9. Norme di contabilita' 1. Al pagamento delle spese riferite ai capitoli del bilancio della Regione 48254, 48255 e 48256 si provvede mediante accreditamento, senza limiti di somme, a favore del Direttore regionale preposto alla direzione "Turismo, sport e spettacolo". 2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, su richiesta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, e' autorizzato ad operare variazioni compensative fra i capitoli di cui al comma 1. 3. Il Direttore regionale del "Turismo, sport e spettacolo", in relazione alle aperture di credito disposte in suo favore in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, e' competente all'adozione dei provvedimenti di liquidazione. 4. Gli incassi delle manifestazioni provenienti da sponsor, pubblicita', biglietti e/o da enti, associazioni pubbliche o private che, a qualsiasi titolo contribuiranno al finanziamento della manifestazione, affluiranno in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione. 5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ad iscrivere nel capitolo 48254 le somme che affluiranno nel capitolo di entrata di cui al comma 4.