Art. 9.
                        Norme di contabilita'
 
  1. Al pagamento delle spese riferite ai capitoli del bilancio della
Regione 48254, 48255 e 48256  si  provvede  mediante  accreditamento,
senza limiti di somme, a favore del Direttore regionale preposto alla
direzione "Turismo, sport e spettacolo".
  2.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio
decreto, su richiesta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni
ed i trasporti, e' autorizzato ad operare variazioni compensative fra
i capitoli di cui al comma 1.
  3. Il Direttore regionale del "Turismo,  sport  e  spettacolo",  in
relazione  alle  aperture  di  credito  disposte  in  suo  favore  in
applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  e'  competente
all'adozione dei provvedimenti di liquidazione.
  4.   Gli  incassi  delle  manifestazioni  provenienti  da  sponsor,
pubblicita', biglietti e/o da enti, associazioni pubbliche o  private
che,   a  qualsiasi  titolo  contribuiranno  al  finanziamento  della
manifestazione, affluiranno in un apposito capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione.
  5.   L'Assessore   regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze  e'
autorizzato, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, ad iscrivere nel capitolo 48254 le somme
che affluiranno nel capitolo di entrata di cui al comma 4.