Art. 2.
   Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione
            dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico
 
  1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo  e  di
selezione  della  fauna  selvatica  al  fine  di  prevenire  danni al
patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali  rischi  di
natura  sanitaria,  le  Province  di  Perugia  e di Terni provvedono,
sentito  l'Istituto  nazionale   per   la   fauna   selvatica,   alla
individuazione ed alla identificazione delle aree ivi comprese quelle
vietate  alla  caccia,  nelle  quali  la presenza di alcune specie di
fauna selvatica, in particolare cinghiali e nutrie,  e'  da  ritenere
incompatibile e dannosa per l'ecosistema.
  2.  In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28  della
legge  regionale  17  maggio  1994,  n. 14, le Province predispongono
piani  di  abbattimento  finalizzati  alla  riduzione  delle   specie
nell'intero  territorio regionale, fino al livello compatibile con le
caratteristiche ambientali, le esigenze di  gestione  del  patrimonio
zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali,
la prevenzione del rischio sanitario.
  3.  I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi
delle guardie venatorie,  dei  proprietari  o  conduttori  dei  fondi
purche'  muniti  di  licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie
forestali e  delle  guardie  comunali  purche'  muniti  anch'essi  di
licenza  per  l'esercizio  venatorio  e dei cacciatori che si rendano
disponibili.
  4. Entro il 31 dicembre di ogni  anno  le  Province  presentano  al
Consiglio  regionale  la  relazione  finale  che illustri i risultati
conseguiti nelle varie zone per tutto il territorio regionale.