Art. 2. Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico 1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, alla individuazione ed alla identificazione delle aree ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, in particolare cinghiali e nutrie, e' da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema. 2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le Province predispongono piani di abbattimento finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario. 3. I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purche' muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si rendano disponibili. 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province presentano al Consiglio regionale la relazione finale che illustri i risultati conseguiti nelle varie zone per tutto il territorio regionale.