Art. 4. Danni ammissibili al risarcimento 1. I danni alle colture agrarie provocati dalla fauna selvatica sono ammessi al risarcimento solo se riguardanti le colture realizzate a pieno campo. 2. Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a lire duecentomila. 3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni esclusi quelli provocati da selvatici provenienti dall'esterno e comunque appartenenti a specie non comprese nell'autorizzazione. 4. Sono esclusi dal risarcimento i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5. Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.