Art. 4.
                  Danni ammissibili al risarcimento
 
  1.  I  danni  alle  colture agrarie provocati dalla fauna selvatica
sono  ammessi  al  risarcimento  solo  se  riguardanti   le   colture
realizzate a pieno campo.
  2.  Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a
lire duecentomila.
  3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione  di
fauna    selvatica,    nelle    aziende   faunistico   venatorie   ed
agrituristico-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico
dei titolari delle rispettive concessioni  o  autorizzazioni  esclusi
quelli  provocati  da  selvatici  provenienti dall'esterno e comunque
appartenenti a specie non comprese nell'autorizzazione.
  4. Sono esclusi dal risarcimento  i  danni  che  si  verificano  in
terreni  non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di
cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15, della legge  11  febbraio  1992,  n.
157.
  5.  Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o
in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.