Art. 6. Valutazione dei danni alle produzioni agricole 1. I danni alle produzioni agricole sono liquidati con riferimento al valore finale delle produzioni in atto determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle. In caso di danni verificatisi nel periodo iniziale della coltura, il risarcimento e' determinato in ragione della somma delle spese necessarie al ripristino.