Art. 6.
           Valutazione dei danni alle produzioni agricole
 
  1. I danni alle produzioni agricole sono liquidati con  riferimento
al  valore finale delle produzioni in atto determinato sulla base del
primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al
netto delle diminuite spese necessarie  a  conseguirle.  In  caso  di
danni   verificatisi   nel   periodo   iniziale   della  coltura,  il
risarcimento e'  determinato  in  ragione  della  somma  delle  spese
necessarie al ripristino.