Art. 7. Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche 1. Il valore delle produzioni zootecniche danneggiate e' determinato sulla base dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti all'epoca del danno o, in mancanza, nelle mercuriali della provincia piu' vicina. Nel caso di animali giovani il valore minimo risarcibile e' pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie: bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250; ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10. 2. Il valore stimato con le modalita' di cui al comma 1 e' aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo del risarcimento e' diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati. 3. E' corrisposto un risarcimento fino al 100 per cento, su attestato del servizio veterinario delle Unita' sanitarie locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualita' di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo. 4. Sono risarcibili danni derivanti da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera e' stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantita' denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.