Art. 7.
          Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche
 
  1.   Il   valore   delle   produzioni  zootecniche  danneggiate  e'
determinato sulla base dell'indicazione dei  prezzi  contenuta  nelle
mercuriali  provinciali  vigenti  all'epoca del danno o, in mancanza,
nelle mercuriali della provincia piu' vicina.  Nel  caso  di  animali
giovani  il valore minimo risarcibile e' pari a quello corrispondente
a soggetti appartenenti alle categorie:
   bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;
   ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10.
  2.  Il  valore  stimato  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1 e'
aumentato del 20  per  cento  per  i  capi  selezionati  iscritti  ai
registri   genealogici   di  razza.  L'importo  del  risarcimento  e'
diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.
  3. E' corrisposto  un  risarcimento  fino  al  100  per  cento,  su
attestato del servizio veterinario delle Unita' sanitarie locali, per
compensare  la  riduzione  di valore e per rifondere le spese di cura
documentate   sostenute   in    conseguenza    del    danneggiamento,
nell'eventualita'  di  ferimento  che non comporti l'abbattimento del
capo.
  4.  Sono  risarcibili  danni  derivanti  da  aborto  e  perdita  di
produzione  lattiera  derivanti  dalla  aggressione  di  lupi  o cani
inselvatichiti.  La perdita di produzione  lattiera  e'  stimata  con
riferimento  alla produzione media per specie e periodo e, in caso di
conferimento, in base alla quantita' denunciata al caseificio o  allo
stabilimento  per  la  trasformazione  e  lavorazione industriale del
latte.