Art. 8.
            Funzioni amministrative e rapporti finanziari
 
  1. Le funzioni amministrative  di  cui  alla  presente  legge  sono
attribuite alle Province.
  2.   La   Giunta   regionale,   all'inizio   di  ciascun  esercizio
finanziario, provvede al riparto dei fondi di cui all'art.  40  della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, tra
le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, di due
terzi  ed  un  terzo  dello  stanziamento  regionale, suddividendo la
disponibilita' in semestri.
  3. La Giunta regionale provvede semestralmente all'assegnazione dei
finanziamenti, disponendone l'erogazione in ragione del 50 per  cento
del  fondo  disponibile  e  sulla  base  dei  danni  accertati  e dei
risarcimenti da liquidare da parte dei Comitati di  cui  all'articolo
9.  Il  Piano  faunistico regionale indica le modalita' per garantire
l'omogeneita' nelle due province della percentuale  del  risarcimento
rispetto al danno accertato.
  4. La Giunta regionale, in sede di riparto dei fondi, stabilisce la
quota che deve essere destinata dalle Province alla sperimentazione e
alla  attuazione  di  interventi  di prevenzione dei danni, quota che
comunque non puo' essere inferiore al 5 per cento della assegnazione.
  5. La Giunta regionale puo' disporre comunque variazioni al riparto
di cui al comma 2 in caso di parziale inutilizzo dei fondi  da  parte
di  una  Provincia  o  per  far  fronte  a situazioni eccezionali che
interessino un singolo territorio.