Art. 8. Funzioni amministrative e rapporti finanziari 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. 2. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede al riparto dei fondi di cui all'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, di due terzi ed un terzo dello stanziamento regionale, suddividendo la disponibilita' in semestri. 3. La Giunta regionale provvede semestralmente all'assegnazione dei finanziamenti, disponendone l'erogazione in ragione del 50 per cento del fondo disponibile e sulla base dei danni accertati e dei risarcimenti da liquidare da parte dei Comitati di cui all'articolo 9. Il Piano faunistico regionale indica le modalita' per garantire l'omogeneita' nelle due province della percentuale del risarcimento rispetto al danno accertato. 4. La Giunta regionale, in sede di riparto dei fondi, stabilisce la quota che deve essere destinata dalle Province alla sperimentazione e alla attuazione di interventi di prevenzione dei danni, quota che comunque non puo' essere inferiore al 5 per cento della assegnazione. 5. La Giunta regionale puo' disporre comunque variazioni al riparto di cui al comma 2 in caso di parziale inutilizzo dei fondi da parte di una Provincia o per far fronte a situazioni eccezionali che interessino un singolo territorio.