Art. 9.
                   Comitato di gestione dei fondi
 
  1. Le Province istituiscono i Comitati provinciali per il fondo  di
cui  all'art.  37  della  legge  regionale  17  maggio  1994, n. 14 e
successive  modificazioni.  I  Comitati  sono  formati  dai  seguenti
membri:
   n.  3  designati  dalle strutture provinciali delle organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale;
    n.   3   designati   dalle  associazioni  venatorie  riconosciute
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. I Comitati di cui al  comma  1  sono  presieduti  dall'Assessore
provinciale   competente  o  da  un  suo  delegato.  La  delibera  di
istituzione dei Comitati individua il  funzionario  che  esercita  le
funzioni di segretario.