Art. 9. Comitato di gestione dei fondi 1. Le Province istituiscono i Comitati provinciali per il fondo di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni. I Comitati sono formati dai seguenti membri: n. 3 designati dalle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; n. 3 designati dalle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. I Comitati di cui al comma 1 sono presieduti dall'Assessore provinciale competente o da un suo delegato. La delibera di istituzione dei Comitati individua il funzionario che esercita le funzioni di segretario.