Art. 8.
                          Norma transitoria
 
  1. Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie
stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6  dell'articolo
20  della  legge  regionale  n. 3/1976 come modificato dalla presente
legge come modificato dalla presente legge, i  Consorzi  di  bonifica
adeguano  i  rispettivi  Piani di classifica ai criteri medesimi ed a
quanto disposto al comma 9 del medesimo articolo.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti  dal  comma  6
dell'articolo  20  della  legge  regionale  n. 3/1976 come modificato
dalla presente legge.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 19 agosto 1996
                                GALAN