Art. 8. Norma transitoria 1. Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge come modificato dalla presente legge, i Consorzi di bonifica adeguano i rispettivi Piani di classifica ai criteri medesimi ed a quanto disposto al comma 9 del medesimo articolo. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 19 agosto 1996 GALAN