(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto  n. 76
                         del 23 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                     Individuazione e finalita'
 
  1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze,
e  comunque  denominate,  come  organizzazioni  montane nonche' quali
soggetti  concorrenti  alla  tutela  ambientale   e   allo   sviluppo
socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo
3  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne
favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento
e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale.
  2. Sono da considerare Regole, anche unite in  comunanze,  comunque
denominate,  le  Comunita'  di  fuochi-famiglia  o  nuclei  familiari
proprietarie  di  un  patrimonio   agro-silvo-pastorale   collettivo,
inalienabile,  indivisibile ed inusucapile, ivi comprese le comunioni
familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102 e le regole cadorine di cui al decreto legislativo  3  maggio
1948, n. 1104.