(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 76 del 23 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Individuazione e finalita' 1. La Regione Veneto riconosce le Regole, anche unite in comunanze, e comunque denominate, come organizzazioni montane nonche' quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano e, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ne riordina la disciplina e ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d'investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale. 2. Sono da considerare Regole, anche unite in comunanze, comunque denominate, le Comunita' di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapile, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104.