Art. 10.
                        Disposizioni generali
 
  1.  All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi
previsti dal laudo o statuto.
  2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione  congiunta
dei  rispettivi  beni,  o  parte  di  essi,  e  dei relativi servizi,
affidandola ad un organo comune, composto e  funzionante  secondo  le
norme  previste  dai  rispettivi  laudi  o  statuti  ovvero,  in loro
mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate.
  3.  Le  Regole  possono,  altresi', delegare la gestione dei propri
beni agli enti pubblici operanti  nel  territorio.  Analoga  facolta'
puo'  essere  esercitata  dagli  enti  pubblici  nei  confronti delle
Regole.