Art. 10. Disposizioni generali 1. All'amministrazione dei beni della Regola provvedono gli organi previsti dal laudo o statuto. 2. Le Regole possono associarsi tra loro per la gestione congiunta dei rispettivi beni, o parte di essi, e dei relativi servizi, affidandola ad un organo comune, composto e funzionante secondo le norme previste dai rispettivi laudi o statuti ovvero, in loro mancanza, secondo le norme concordate fra le Regole interessate. 3. Le Regole possono, altresi', delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel territorio. Analoga facolta' puo' essere esercitata dagli enti pubblici nei confronti delle Regole.