Art. 12.
                    Forme sostitutive di gestione
 
  1. In caso di  inerzia  o  impossibilita'  di  funzionamento  della
Regola,   il  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  diffida,
garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente
consortili, dei beni in  proprieta'  collettiva,  fino  a  quando  la
Regola non sara' in grado di riprendere la gestione.