Art. 12. Forme sostitutive di gestione 1. In caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento della Regola, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, garantisce appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortili, dei beni in proprieta' collettiva, fino a quando la Regola non sara' in grado di riprendere la gestione.