Art. 13. Pubblicita' degli atti 1. Sono soggetti a pubblicita' i seguenti atti delle Regole: a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni; b) la elezione degli organi; c) i bilanci; d) le deliberazioni di modifica, anche temporanea, della destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico; e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia o nuclei familiari. 2. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante pubblicazione, per la durata di otto giorni ed entro trenta dalla data in cui la relativa deliberazione e' stata adottata, all'albo pretorio del comune sede della Regola. E' fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicita' prevista dal laudo o statuto. 3. Gli atti di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio forestale regionale territorialmente competente, a cura del rappresentante legale delle Regole entro trenta giorni dalla loro adozione e con l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria sede. 4. Il servizio forestale regionale ha l'obbligo di ricevere gli atti delle Regole, di custodirli numerandoli progressivamente con numerazione distinta per ciascuna Regola. 5. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia interesse puo' prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.