Art. 13.
                       Pubblicita' degli atti
 
  1. Sono soggetti a pubblicita' i seguenti atti delle Regole:
   a) il laudo o statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
   b) la elezione degli organi;
   c) i bilanci;
   d)   le   deliberazioni   di  modifica,  anche  temporanea,  della
destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico;
   e) gli elenchi e le deliberazioni concernenti i fuochi-famiglia  o
nuclei familiari.
  2.  La pubblicita' degli atti di cui al comma 1 si ottiene mediante
pubblicazione, per la durata di otto giorni  ed  entro  trenta  dalla
data  in  cui  la  relativa deliberazione e' stata adottata, all'albo
pretorio del comune sede della Regola. E' fatta salva ogni  ulteriore
forma di pubblicita' prevista dal laudo o statuto.
  3.  Gli  atti  di cui al comma 1 sono depositati presso il servizio
forestale  regionale  territorialmente   competente,   a   cura   del
rappresentante  legale  delle  Regole  entro trenta giorni dalla loro
adozione e con l'indicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  sull'albo
pretorio  del comune nella cui circoscrizione la Regola ha la propria
sede.
  4. Il servizio forestale regionale ha  l'obbligo  di  ricevere  gli
atti  delle  Regole,  di  custodirli numerandoli progressivamente con
numerazione distinta per ciascuna Regola.
  5.  Gli  atti  di  cui al comma 1 sono pubblici e chiunque vi abbia
interesse puo' prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese.