Art. 14. Rapporti con gli Enti locali 1. La Regione, i Comuni e le Comunita' montane possono affidare in concessione alle Regole la realizzazione di interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni garantendo le risorse necessarie. 2. Al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonche' nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito. 3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Il parere si considera acquisito favorevolmente allorche' la Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di cui al comma 3.