Art. 14.
                    Rapporti con gli Enti locali
 
  1. La Regione, i Comuni e le Comunita' montane possono affidare  in
concessione  alle  Regole  la realizzazione di interventi attinenti o
connessi  alle  loro  specifiche  funzioni  garantendo   le   risorse
necessarie.
  2.   Al   fine   di   valorizzare   le   potenzialita'   dei   beni
agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello
della tutela ambientale e, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
11,  gli  enti  pubblici  territoriali  sono  tenuti a coinvolgere le
Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte  urbanistiche
e  di  sviluppo locale, nonche' nei processi di gestione forestale ed
ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati
nell'assumere le deliberazioni finali devono  motivare  espressamente
sul parere acquisito.
  3. La Regola deve emettere il parere di cui al comma 2 non oltre il
termine previsto da disposizioni legislative e in mancanza, non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  4.  Il  parere  si  considera acquisito favorevolmente allorche' la
Regola non abbia comunicato le proprie determinazioni, nel termine di
cui al comma 3.