Art. 17. Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni 1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la Regione contribuisce nelle spese incontrate dal comitato promotore e dal comune interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 5. 2. La richiesta di contributo e' rivolta al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute. 3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle spese sostenute, e' concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.