Art. 17.
       Contributo regionale ai comitati promotori ed ai Comuni
 
  1. Al fine di agevolare la ricostituzione delle Regole, la  Regione
contribuisce  nelle  spese  incontrate  dal  comitato promotore e dal
comune interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
  2. La richiesta di contributo e' rivolta al Presidente della Giunta
regionale, corredata da idonea documentazione delle spese sostenute.
  3. Il contributo, nella misura massima del settanta per cento delle
spese sostenute, e' concesso entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda.