Art. 19. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti locali" iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese correnti, del bilancio per l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione del capitolo n. 3484 denominato "Contributo regionale per la ricostituzione delle Regole" con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e cassa. 2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 32 della vigente legge di contabilita'. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 19 agosto 1996 GALAN