Art. 19.
                          Norma finanziaria
 
  1.  All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede  mediante  prelevamento  di  pari  importo
dalla  partita  n.  2 "Istituzione del fondo per le deleghe agli Enti
locali" iscritta al capitolo n. 80210, fondo globale spese  correnti,
del  bilancio  per  l'anno finanziario 1996 e contestuale istituzione
del  capitolo  n.  3484  denominato  "Contributo  regionale  per   la
ricostituzione  delle Regole" con lo stanziamento di lire 250 milioni
per competenza e cassa.
  2. Per gli esercizi successivi si provvede ai  sensi  dell'articolo
32 della vigente legge di contabilita'.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 19 agosto 1996
                                GALAN