Art. 2. Personalita' giuridica delle Regole 1. Alle Regole gia' soggetti di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonche' alle regole gia' disciplinate dalle leggi regionali 3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio 1975, n. 49, 2 settembre 1977, n. 51 e' riconosciuta la personalita' giuridica di diritto privato. 2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre, ai fini del conferimento della personalita' giuridica di diritto privato, istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati: a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea; b) l'elenco dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5; c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della Regola. 3. Sull'istanza di ricostituzione provvede la Giunta regionale previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi famiglia o nuclei familiari ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.