Art. 2.
                 Personalita' giuridica delle Regole
 
  1.  Alle  Regole  gia'  soggetti  di  diritto pubblico ai sensi del
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 nonche' alle  regole  gia'
disciplinate  dalle  leggi  regionali  3 maggio 1975, n. 48, 3 maggio
1975, n. 49,
 2 settembre 1977, n. 51 e' riconosciuta la personalita' giuridica di
diritto privato.
  2. Le Regole che intendono ricostituirsi devono produrre,  ai  fini
del  conferimento  della  personalita'  giuridica di diritto privato,
istanza  al  Presidente  della  Giunta  regionale,  corredata   dalla
deliberazione dell'assemblea, alla quale debbono essere allegati:
   a) il laudo o statuto della Regola deliberato dall'assemblea;
   b)   l'elenco   dei   beni   agro-silvo-pastorali  costituenti  il
patrimonio antico della Regola, come definito dall'articolo 5;
   c) l'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari dei
beni agro-silvo-pastorali, stabilmente stanziati sul territorio della
Regola.
  3. Sull'istanza di  ricostituzione  provvede  la  Giunta  regionale
previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai fuochi
famiglia  o  nuclei  familiari  ed  ai  beni  oggetto  della gestione
comunitaria.