Art. 3.
           Procedimento per la ricostituzione delle Regole
 
  1.  Per  l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola
si costituisce  un  comitato  promotore  che  adempie  alle  seguenti
funzioni:
   a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la
consistenza, l'origine e la destinazione;
   b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari;
   c) elaborazione del nuovo laudo o statuto.
  2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del
pubblico  presso  la segreteria del comune competente per territorio;
dell'avvenuto deposito e' data  notizia  mediante  avviso  pubblicato
all'albo del comune e mediante affissione di manifesti.
  3.  Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale,
chiunque  abbia  interesse  puo'  prendere  visione   dei   documenti
depositati  e  formulare  osservazioni  al  comune  che provvedera' a
trasmetterle  al  Presidente  o  delegato  del  comitato   promotore.
Trascorso  detto  termine,  il  Presidente  o  delegato  del comitato
promotore e'  tenuto  a  convocare,  a  norma  del  laudo  o  statuto
proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o nuclei familiari.
  4.  Alla  presenza  di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa
valutazione delle osservazioni di cui al comma 3,  approva  gli  atti
depositati  ai  sensi  del  comma  2, ed elegge, ai sensi del laudo o
statuto, gli organi di gestione.
  5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori  per  la
ricostituzione  delle  Regole  da  parte  del comune territorialmente
competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.