Art. 3. Procedimento per la ricostituzione delle Regole 1. Per l'avvio delle procedure per la ricostituzione della Regola si costituisce un comitato promotore che adempie alle seguenti funzioni: a) ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone la consistenza, l'origine e la destinazione; b) formazione dell'elenco dei fuochi-famiglia o nuclei familiari; c) elaborazione del nuovo laudo o statuto. 2. I documenti di cui al comma 1 sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune competente per territorio; dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante affissione di manifesti. 3. Entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo comunale, chiunque abbia interesse puo' prendere visione dei documenti depositati e formulare osservazioni al comune che provvedera' a trasmetterle al Presidente o delegato del comitato promotore. Trascorso detto termine, il Presidente o delegato del comitato promotore e' tenuto a convocare, a norma del laudo o statuto proposto, l'assemblea dei fuochi-famiglia o nuclei familiari. 4. Alla presenza di un notaio verbalizzante, l'assemblea, previa valutazione delle osservazioni di cui al comma 3, approva gli atti depositati ai sensi del comma 2, ed elegge, ai sensi del laudo o statuto, gli organi di gestione. 5. La Regione favorisce l'assistenza ai comitati promotori per la ricostituzione delle Regole da parte del comune territorialmente competente, contribuendo nelle spese eventualmente sostenute.