Art. 4.
                           Laudo o statuto
 
  1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e  dell'ordinamento
giuridico  vigente  ciascuna  Regola  e'  retta da un proprio laudo o
statuto e dalle proprie consuetudini.
  2. Ferma restando l'autonomia statutaria,  le  Regole  accolgono  i
principi  di  cui  all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31
gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.