Art. 4. Laudo o statuto 1. Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente ciascuna Regola e' retta da un proprio laudo o statuto e dalle proprie consuetudini. 2. Ferma restando l'autonomia statutaria, le Regole accolgono i principi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.