Art. 5. Determinazione 1. Costituiscono il patrimonio antico della Regola i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario o iscritti nel registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque di sua pertinenza al 31 dicembre 1952, anche se essa non ne e' ancora intestataria nei registri o nei libri fondiari. 2. Costituiscono altresi' beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 25 novembre 1806, se riconosciuti. 3. Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo o della comunanza i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle stesse con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle 11 Regole di Cortina d'Ampezzo.