Art. 5.
                           Determinazione
 
  1.  Costituiscono  il  patrimonio  antico  della  Regola   i   beni
agro-silvo-pastorali  intavolati  nel  libro fondiario o iscritti nel
registro immobiliare a nome della stessa o che risultano comunque  di
sua  pertinenza  al  31 dicembre 1952, anche se essa non ne e' ancora
intestataria nei registri o nei libri fondiari.
  2. Costituiscono altresi'  beni  delle  Regole  quelli  attualmente
amministrati  dai  comuni  in base al decreto vicereale n. 225 del 25
novembre 1806, se riconosciuti.
  3.  Rientrano comunque nel patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo
o  della  comunanza  i  beni  agro-silvo-pastorali  riconosciuti   di
spettanza  delle  stesse  con  decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del
Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune  e  delle
11 Regole di Cortina d'Ampezzo.