Art. 6.
                          Regime giuridico
 
  1. Il patrimonio antico delle Regole e' inalienabile, indivisibile,
inusucapibile  e  vincolato  alle  attivita'  agro-silvo-pastorali  e
connesse.   L'indivisibilita'  dei  beni  costituenti  il  patrimonio
antico  non  esclude  tuttavia lo scioglimento della promiscuita' tra
due o piu' Regole.
  2. Il vincolo di cui al comma 1 e' annotato, a cura  della  Regola,
nel  registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione,
rispettivamente  nel  foglio  intestato  alla  Regola  o  nel  foglio
relativo   ai   singoli  beni,  della  dizione:  "Bene  inalienabile,
indivisibile,    inusucapibile    e    vincolato    alle    attivita'
agro-silvo-pastorali  e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge
31 gennaio 1994, n. 97". Il  vincolo  e'  riconosciuto  di  interesse
generale.
  3.  Alla  prima  annotazione  si  provvede entro novanta giorni dal
conferimento della personalita'  giuridica  di  cui  all'articolo  2,
comma 3.
  4.  Sono  esclusi  dal  vincolo e possono formare oggetto di libera
contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano
ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  una
destinazione  diversa  da  quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni
immobili compresi nelle aree edificabili dei centri  urbani  previste
negli strumenti urbanistici.