Art. 6. Regime giuridico 1. Il patrimonio antico delle Regole e' inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse. L'indivisibilita' dei beni costituenti il patrimonio antico non esclude tuttavia lo scioglimento della promiscuita' tra due o piu' Regole. 2. Il vincolo di cui al comma 1 e' annotato, a cura della Regola, nel registro immobiliare o nel libro fondiario mediante apposizione, rispettivamente nel foglio intestato alla Regola o nel foglio relativo ai singoli beni, della dizione: "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Il vincolo e' riconosciuto di interesse generale. 3. Alla prima annotazione si provvede entro novanta giorni dal conferimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 2, comma 3. 4. Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano ed aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, ovvero i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previste negli strumenti urbanistici.