Art. 7.
                      Mutamenti di destinazione
 
  1.   Fermi   i   vincoli  di  inalienabilita',  indivisibilita'  ed
inusucapibilita' ed assicurando  comunque  al  patrimonio  antico  la
primitiva   consistenza   agro-silvo-pastorale,   le  Regole  possono
modificare la destinazione di singoli beni di  modesta  entita',  per
consentirne  l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte
dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a  fini  turistici,
artigianali, o per la realizzazione di opere pubbliche.
  2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la
maggioranza  prevista  dal  laudo o statuto, deve indicare la diversa
utilizzazione prevista nonche' i nuovi  beni  che  vengono  vincolati
alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse.
  3.  Ove  la  diversa  utilizzazione  sia realizzata da terzi, nella
deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per
un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la
destinazione pattuita e di ripristinare  la  primitiva  destinazione,
senza  alcun  onere  per  la  Regola,  alla  cessazione della diversa
utilizzazione.  E' in facolta' della Regola chiedere la  restituzione
del bene nello stato in cui si trova.