Art. 7. Mutamenti di destinazione 1. Fermi i vincoli di inalienabilita', indivisibilita' ed inusucapibilita' ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entita', per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, o per la realizzazione di opere pubbliche. 2. La deliberazione di modifica di destinazione, da adottare con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, deve indicare la diversa utilizzazione prevista nonche' i nuovi beni che vengono vincolati alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse. 3. Ove la diversa utilizzazione sia realizzata da terzi, nella deliberazione deve essere previsto l'obbligo di mantenere, almeno per un trentennio, sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione, senza alcun onere per la Regola, alla cessazione della diversa utilizzazione. E' in facolta' della Regola chiedere la restituzione del bene nello stato in cui si trova.