Art. 8.
                Mutamenti temporanei di destinazione
 
  1.  Sui  beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono
essere   consentiti,   temporaneamente,   usi   diversi   da   quelli
agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti:
   a)  che  la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista
dal laudo o statuto;
   b) che  la  concessione  abbia  durata  strettamente  limitata  al
periodo  necessario  per l'uso che si vuole consentire e comunque non
superiore ad anni venti;
   c) che al termine della concessione sia  possibile  il  ripristino
della destinazione originaria;
   d)  che  la  scelta  delle aree da utilizzare rispetti le esigenze
tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.