Art. 8. Mutamenti temporanei di destinazione 1. Sui beni costituenti il patrimonio antico della Regola possono essere consentiti, temporaneamente, usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali alle condizioni seguenti: a) che la deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto; b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ad anni venti; c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione originaria; d) che la scelta delle aree da utilizzare rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli.