Art. 9.
                     Procedimenti autorizzativi
 
  1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed  8,
la  Regola  e'  tenuta  ad acquisire il parere del servizio forestale
regionale,  in  ordine  alla  consistenza  forestale  e  al   vincolo
idrogeologico.
  2.  La  deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione
rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni
dal ricevimento della richiesta.
  3. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2  l'autorizzazione
regionale  non  e'  richiesta  qualora  il  mutamento  temporaneo  di
destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili  per  una
sola volta.  In tal caso la Regola e' tenuta a comunicare alla Giunta
regionale  la  deliberazione  di cui all'articolo 8 con il prescritto
parere del servizio forestale regionale.
  4.  Gli  estremi  della  deliberazione   della   Regola   e   della
autorizzazione  regionale,  sono  annotati nel registro immobiliare o
nel libro fondiario.  Prima dell'annotazione, e'  vietato  sottrarre,
anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati.
  5.  Il  presente  articolo  non  si  applica  qualora  si tratti di
utilizzazione diretta da parte della Regola per la  realizzazione  di
impianti  volti  alla trasformazione e commercializzazione dei propri
prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi  dell'articolo  2135  secondo
comma del Codice civile.