Art. 9. Procedimenti autorizzativi 1. Prima di adottare la deliberazione di cui agli articoli 7 ed 8, la Regola e' tenuta ad acquisire il parere del servizio forestale regionale, in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico. 2. La deliberazione ha effetto solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, da concedersi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 l'autorizzazione regionale non e' richiesta qualora il mutamento temporaneo di destinazione abbia durata inferiore ad anni due rinnovabili per una sola volta. In tal caso la Regola e' tenuta a comunicare alla Giunta regionale la deliberazione di cui all'articolo 8 con il prescritto parere del servizio forestale regionale. 4. Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale, sono annotati nel registro immobiliare o nel libro fondiario. Prima dell'annotazione, e' vietato sottrarre, anche solo parzialmente, alla loro destinazione i beni vincolati. 5. Il presente articolo non si applica qualora si tratti di utilizzazione diretta da parte della Regola per la realizzazione di impianti volti alla trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti agro-silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 2135 secondo comma del Codice civile.