Art. 2.
              Regolamentazione transitoria degli A.T.C.
 
  1.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'articolo  25   della   legge
regionale  n.  17  del  1995,  al  fine  di  consentire l'avvio della
gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento  di
cui  all'allegato  B,  parte  integrante della presente legge, la cui
validita'  e'  limitata  alla  sola  stagione  di  caccia  1996-1997,
disciplina  le  modalita'  di  accesso  agli A.T.C. delimitati con il
piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.