Art. 2. Regolamentazione transitoria degli A.T.C. 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995, al fine di consentire l'avvio della gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, la cui validita' e' limitata alla sola stagione di caccia 1996-1997, disciplina le modalita' di accesso agli A.T.C. delimitati con il piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.