Art. 3. Gestione transitoria degli A.T.C. 1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, in deroga all'articolo 53 della stessa legge e limitatamente alla sola stagione venatoria 1996-1997, le provincie provvedono alla gestione transitoria degli A.T.C. delimitati ai sensi dell'articolo 1.