Art. 3.
                  Gestione transitoria degli A.T.C.
 
  1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995,
in deroga all'articolo 53 della stessa  legge  e  limitatamente  alla
sola  stagione  venatoria  1996-1997,  le  provincie  provvedono alla
gestione transitoria degli A.T.C. delimitati ai  sensi  dell'articolo
1.