Art. 4.
           Calendario venatorio per la stagione 1996-1997
 
  1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995,
il calendario venatorio ed il regolamento relativi alla sola stagione
di  caccia  1996-1997,  sono  quelli riportati nell'allegato C, parte
integrante della presente legge.
  2. I termini previsti nel calendario venatorio di cui al  comma  1,
per  determinate  specie  cacciabili,  possono  essere modificati con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,   previo   parere
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica, e devono comunque
essere contenuti tra  il  1  settembre  e  il  31  gennaio  dell'anno
venatorio   1996-1997,   nel  rispetto  dell'arco  temporale  massimo
indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992,  n.
157,  nonche'  dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17
del 1995.