Art. 4. Calendario venatorio per la stagione 1996-1997 1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, il calendario venatorio ed il regolamento relativi alla sola stagione di caccia 1996-1997, sono quelli riportati nell'allegato C, parte integrante della presente legge. 2. I termini previsti nel calendario venatorio di cui al comma 1, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e devono comunque essere contenuti tra il 1 settembre e il 31 gennaio dell'anno venatorio 1996-1997, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995.