Art. 6. Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995 1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995, per la sola stagione venatoria 1996-1997, in termini temporali inerenti la bruciatura delle stoppie di cui al comma 1 dello stesso articolo sono vigenti nel periodo 1 marzo - 30 settembre 1996.