Art. 6.
   Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1,
                della legge regionale n. 17 del 1995
 
  1.  In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995,
per la  sola  stagione  venatoria  1996-1997,  in  termini  temporali
inerenti  la  bruciatura delle stoppie di cui al comma 1 dello stesso
articolo sono vigenti nel periodo 1 marzo - 30 settembre 1996.