(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 32  del 10 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  l'art.  28 della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 e'
aggiunto il seguente articolo 28-bis:
  "Art. 28-bis. - 1. La Regione promuove e favorisce la realizzazione
di  ospedali  da  campo  quali  strutture  particolarmente  idonee  a
prestare soccorso alla popolazione in caso di calamita'.
  2.  Per  la  realizzazione  degli ospedali da campo la Regione puo'
concedere contributi sia agli enti locali sia  alle  associazioni  di
volontariato.
  3.  La  concessione  dei  contributi regionali di cui al comma 2 e'
subordinata  alla  stipulazione  di  specifiche  convenzioni  per  la
realizzazione e la gestione delle strutture".