(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Dopo l'art. 28 della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 e' aggiunto il seguente articolo 28-bis: "Art. 28-bis. - 1. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di ospedali da campo quali strutture particolarmente idonee a prestare soccorso alla popolazione in caso di calamita'. 2. Per la realizzazione degli ospedali da campo la Regione puo' concedere contributi sia agli enti locali sia alle associazioni di volontariato. 3. La concessione dei contributi regionali di cui al comma 2 e' subordinata alla stipulazione di specifiche convenzioni per la realizzazione e la gestione delle strutture".