Art. 2
 
  1. Per le finalita' previste dall'art. 28-bis della legge regionale
12  maggio  1990,  n.  54,  come  aggiunto dall'art. 1 della presente
legge, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L.
100.000.000.
  2. All'onere di L. 100.000.000 previsto  dal  precedente  comma  si
provvede mediante utilizzo, pari importo, della dotazione finanziaria
di  competenza  e  di  cassa  del "Fondo globale per il finanziamento
delle  spese  di  investimento  derivanti  da   nuovi   provvedimenti
legislativi"   iscritto   al  capitolo  5.2.2.2.958  dello  stato  di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
  3.  Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del   bilancio   per
l'esercizio finanziario 1996 e' apportata la seguente variazione:
   all'ambito  1,  settore  4,  obiettivo  1 e' istituito il capitolo
1.4.1.2.4192 "Spese per la realizzazione di ospedali da campo" con la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000".
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge Regione Lombarda.
   Milano, 5 agosto 1996
                              FORMIGONI
  (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 giugno  1996
e  vistata  dal  commissario  del governo con nota del 26 luglio 1996
prot. n. 22802/2870).