Art. 2 1. Per le finalita' previste dall'art. 28-bis della legge regionale 12 maggio 1990, n. 54, come aggiunto dall'art. 1 della presente legge, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 100.000.000. 2. All'onere di L. 100.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo, pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e' apportata la seguente variazione: all'ambito 1, settore 4, obiettivo 1 e' istituito il capitolo 1.4.1.2.4192 "Spese per la realizzazione di ospedali da campo" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Lombarda. Milano, 5 agosto 1996 FORMIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 luglio 1996 prot. n. 22802/2870).